Quando il debitore fallito è escluso dal beneficio della esdebitazione ex art. 283 CCII

La Prima Sezione civile, pronunciandosi nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto:

“il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dall’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento”.

Cassazione Civile, prima sezione, 14 novembre 2025, ordinanza n. 30108

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