Onere della prova nell’azione di ripetizione dell’indebito bancario

“Se è vero che la regola generale vuole che sia il correntista a dover produrre il contratto, tuttavia, in presenza di allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, in caso di contestazione della Banca non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla convenuta di darne positivo riscontro”

Cassazione Civile, Sez. VI, 9 marzo 2021, ordinanza n. 6480

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