Il cessionario del credito beneficia degli effetti della revocatoria ordinaria promossa dal cedente

La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema, attualissimo, della cessione del credito a garanzia del quale è proposta l’azione revocatoria, enunciando – a definizione di un articolato contenzioso – il seguente principio di diritto: «il cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti dell’azione pauliana vittoriosamente esperita dal cedente».

In particolare, la Corte ha posto a base della propria pronuncia  i seguenti motivi:

  • l’art. 2902 c.c. prevede che il creditore, per effetto della dichiarata inefficacia dell’atto dispositivo, può promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’avente causa del debitore;  pertanto se il credito tutelato con l’azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione, anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di “promuovere l’azione esecutiva”, che non sarebbe neppure concepibile scisso dal credito ceduto.
  • l’art. 1263 c.c. dispone che il credito è trasferito al cessionario con tutti gli accessori e i privilegi. Ne consegue che, a maggior ragione, si dovrà ammettere che per effetto della cessione si trasferiscano anche gli effetti dell’azione revocatoria, che ha in comune con i privilegi lo scopo di tutelare la garanzia del credito.
  • Soluzioni di segno opposto sarebbero poco coerenti ed infatti: benché con riferimento ai beni mobili, ai sensi dell’art. 2755 c.c. rientrano tra i crediti privilegiati “le spese di giustizia per atti conservativi”, attesa la natura “conservativa” dell’azione revocatoria – ove si negasse al cessionario di trarre beneficio dagli effetti dell’azione revocatoria proposta dal cedente – si perverrebbe al risultato paradossale secondo cui il creditore ceduto conserverebbe privilegio per le spese dell’azione revocatoria, ma non potrebbe beneficiare degli effetti dell’azione revocatoria.
  • Se il cessionario può giovarsi del pignoramento eseguito dal cedente, non vi sono ragioni ostative al giovamento dall’azione revocatoria, avendo entrambi gli istituti la funzione di evitare la dispersione della garanzia patrimoniale.
  • Posto che l’actio pauliana è una forma di tutela delle ragioni del creditore, non vi è alcuna ragione per considerare il cessionario di un credito “meno creditore” del cedente, né un atto in frode cessa di essere tale solo perché il credito è circolato dal lato attivo.

Cassazione Civile, Terza Sezione, 23 giugno 2022, sentenza n. 20315

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