Contratto di conto corrente bancario: nell’azione di ripetizione dell’indebito l’onere della prova ricade sul correntista.

In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.

Cassazione Civile, 17 aprile 2020, n. 7895