Il concordato c.d. “misto” non è una terza forma di concordato ma una particolare ipotesi di concordato in continuità.

La definizione di concordato “misto”, inteso come tale quel concordato che prevede la prosecuzione dell’attività aziendale mediante l’utilizzazione di una parte soltanto dell’attivo, con previsione di una liquidazione atomistica dell’altra parte, non ha fondamento normativo, in quanto quella così definita è una delle ipotesi di concordato con continuità espressamente previste dalla L. Fall., art. 186-bis, caratterizzata, come le altre, dalla circostanza della prosecuzione dell’attività d’impresa; ciò in quanto il contesto normativo attuale non consente di ipotizzare un novero di possibili forme di concordato (liquidatorio, in continuità, misto con prevalenza dell’una o dell’altra componente) ma individua, più semplicemente, un istituto di carattere generale, regolato dalla L. Fall., artt. 160 e ss., e una ipotesi speciale rispetto ad esso, prevista dalla L. Fall., art. 186-bis. Il che non lascia spazio a equivoci di sorta in merito al fatto che il concordato tradizionalmente definito come misto sia, nelle intenzioni del legislatore, un concordato in continuità che prevede la dismissione di beni.

Cassazione Civile, 15 gennaio 2020, n. 734

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