Abbandono Istanze istruttorie

“La presunzione di abbandono delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito e non riproposte espressamente in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. deve ritenersi superata, qualora tali istanze siano specificamente reiterate nelle note autorizzate concesse in vista dello svolgimento di tale discussione”.

Cassazione Civile, seconda sezione, 25 settembre 2023, sentenza n. 27205

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